In quali casi è escluso il diritto di accesso?

Le ipotesi di esclusione dall'accesso c.d. documentale (Artt. 22 e ss. L.241/1990) riguardano:
- documenti coperti da segreto di Stato;
- documenti dei procedimenti tributari;
- documenti redatti nell’ambito dell’attività pubblica volti all’emanazione di atti normativi, amministrativi, di pianificazione e di programmazione;
- documenti redatti nell’ambito di procedimenti selettivi, con riferimento ad atti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Invece, per il c.d. accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi inerenti a:                                                                                                                                     
- sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e le questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive;
- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e  segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

All’art. 18 del Regolamento vigente il Comune ha previsto ulteriori casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi.

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Ultimo aggiornamento: 21/03/2024 09:50.23