Dopo quanto tempo è possibile sapere l’esito della domanda e accedere ai documenti?

La richiesta di accesso c.d. documentale deve essere evasa:
- immediatamente, se presentata in via informale e non ci siano motivi ostativi;
- entro 30 giorni se presentata in maniera formale; se non è data comunicazione al cittadino entro tale termine si intende rigettata.
Se la richiesta è irregolare l’Amministrazione deve informare il cittadino entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, fissando un termine per la regolarizzazione non inferiore a gg.15; se il cittadino non provvede alla regolarizzazione entro il termine stabilito, la richiesta viene archiviata.
L’Amministrazione in caso di diniego deve rispondere con un provvedimento scritto motivando opportunamente le proprie decisioni ed evidenziando i termini ed il giudice competente per consentire al cittadino un’eventuale impugnazione del provvedimento stesso.

In caso di accessso c.d. civico generalizzato l’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti. 

In caso di accesso c.d. civico semplice l’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Puoi trovare questa pagina in

Ultimo aggiornamento: 21/03/2024 09:51.32